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L’incompleta dichiarazione di subappalto può determinare l’esclusione dalla gara


L’incompleta o erronea dichiarazione del concorrente relativa all’esercizio della facoltà di subappalto determina l’esclusione dalla gara se lo stesso non possiede la qualificazione per le lavorazioni che ha dichiarato di voler subappaltare.

In caso contrario, la carenza nella dichiarazione del subappalto non determina l’esclusione dalla gara, ma solo l’impossibilità di ricorrere al subappalto stesso.

Questo il principio ribadito dal Tar Campania, Napoli, sez. I, con la sentenza n. 696 del 1° febbraio 2013, con la quale ha accolto il ricorso presentato da una società, esclusa dalla gara perchè nella domanda di partecipazione si era riservata la possibilità di subappaltare parte delle attività oggetto dell’affidamento, nonostante l’espresso divieto di subappalto contenuto nella lex specialis.

I giudici amministrativi, infatti, hanno rilevato come dalla disposizione del capitolato speciale d’appalto, secondo cui “è vietato, da parte dell’appaltatore, subappaltare il servizio oggetto della presente procedura, pena l’immediata risoluzione del contratto“, emergeva chiaramente la volontà dell’amministrazione di considerare il divieto di subappalto quale causa di risoluzione del contratto e non quale causa di esclusione dalla gara, dovendosi ritenere che quest’ultima potesse conseguire soltanto alla verifica del mancato autonomo possesso dei requisiti di partecipazione in capo al soggetto, che dichiarava di voler subappaltare.


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