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Il rup può essere membro della commissione di gara solo se è anche presidente


Il principio della distinzione tra organo istruttorio e decidente è codificato nell’articolo 84 del codice dei contratti che, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, impone ai componenti della commissione giudicatrice (diversi dal presidente) il divieto di svolgere “alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”.

Questo il principio ribadito dal Tar Puglia, Bari, sez. I, con la sentenza n. 174 del 6 febbraio 2013, con la quale ha accolto il ricorso presentato dalla seconda classificata avverso l’illegittima partecipazione del responsabile unico del procedimento alla commissione di gara.

Secondo i giudici amministrativi, infatti, la disposizione di cui all’articolo 84, comma 4, del d.lgs. 163/2006, comporta l’incompatibilità per i commissari diversi dal Presidente, di svolgere funzioni e incarichi relativi al medesimo appalto, quali, ad esempio, incarichi di progettazione, di verifica della progettazione, incarichi di predisposizione degli atti di gara e simili.

Nel caso di specie, il Tar ha rilevato inoltre il mancato rispetto del principio secondo cui le commissioni di gara devono essere composte, in prevalenza, da tecnici esperti nel settore cui la gara si riferisce.

Tale disposizione impone, infatti, che i commissari abbiano competenze tali da consentire lo svolgimento di adeguate valutazioni dei contenuti tecnici delle proposte provenienti dai concorrenti.

In tal senso, secondo il Tar, non rileva l’esperienza maturata nell’espletamento di gare di appalto, in quanto di per se è inidonea a sanare l’assenza di competenze specifiche, che sono attestabili soltanto attraverso il possesso di titolo adeguato alla natura dell’opera, cui le offerte da valutare si riferiscono.


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