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Sicilia, deliberazione n. 5 – Personale società partecipata e stabilizzazione personale precario


Un sindaco ha posto una serie di quesiti in ordine alla spesa di personale e alla stabilizzazione di personale precario.

Relativamente al primo quesito, i magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione n. 5/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 6 febbraio, hanno chiarito che la spesa per il personale comunale operante presso la società partecipata che espleta il servizio di raccolta di rifiuti, deve essere compreso nel computo del limite del rapporto fra spesa di personale e quella di parte corrente del comune.

Circa i quesiti relativi alla stabilizzazione del personale precario, i magistrati contabili hanno chiarito che la stabilizzazione di personale precario:

  • comportando uno stabile inserimento di lavoratori nei ruoli delle amministrazioni, costituisce una – seppur pur speciale – ipotesi di assunzione che soggiace, pertanto, alle limitazioni per le assunzioni di personale, previste peraltro anche dalla legislazione regionale;
  • può essere attuata attraverso l’adozione di procedure selettive tese ad accertare l’idoneità del personale reclutato rispetto alle funzioni da svolgere, con l’ esclusione di qualsiasi automatismo nella trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato: dunque la selezione va operata tramite concorso pubblico.

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