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Campania, deliberazione n. 15 – Riconoscimento debiti fuori bilancio


Un sindaco ha richiesto un parere in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui all’articolo 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. 267/2000, in particolare sulla peculiarità della fattispecie prevista dalla lett. a) dell’articolo 193 dello stesso Tuel, ovvero le sentenze esecutive, per le quali il riconoscimento da parte del consiglio ha una mera funzione ricognitiva.

L’ente, in particolare, ha chiesto se sia possibile procedere al pagamento delle somme scaturenti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi ai sensi dell’art. 194 lett. a) del D. lgs. 267/2000 con provvedimento del dirigente anche prima dell’adozione della deliberazione consiliare di presa d’atto.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione n. 15/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 6 febbraio, hanno chiarito che, in mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica e diversa per le sentenze esecutive, analogamente a quanto dettato per le amministrazioni statali, ai fini di una maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, agli enti locali non è consentito di procedere al pagamento prima della delibera consiliare.

Secondo i magistrati contabili, invero, la delibera consiliare è necessaria soprattutto al fine di individuare la fonte di finanziamento in ottemperanza all’obbligo di copertura finanziaria gravante sui provvedimenti di spesa ex art. 191 Tuel.

Dunque “sussiste, nel caso di sentenza esecutiva, l’obbligo di procedere con tempestività alla convocazione del Consiglio per il riconoscimento del debito, in modo da impedire il maturare di interessi, rivalutazione monetaria ed ulteriori spese legali”.


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