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Toscana, deliberazione n. 4 – Certificazione del credito e ritardati pagamenti


Un sindaco ha chiesto chiarimenti in merito alla compatibilità tra l’articolo 9, comma 3-bis, del d.l. n.185/2008, recante disposizioni in tema di certificazione dei crediti della pubblica amministrazione ai fini della cessione dei medesimi (con l’obbligo di pagamento del credito da parte della p.a entro 12 mesi dall’istanza di certificazione dello stesso) e l’articolo 4 del d.lgs. 231/2002, relativa ai termini di pagamento del debito e alla decorrenza degli interessi moratori alla scadenza degli stessi (con l’obbligo di pagare il debito entro il termine massimo di 30 o 60 giorni, con la conseguente applicazione automatica degli interessi moratori in caso di ritardo).

I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione n. 4/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 30 gennaio, hanno chiarito che la normativa sui ritardi di pagamento e, in particolare, la previsione di decorrenza automatica di interessi di mora a 60 giorni prevista dall’art. 4, del d.lgs. n. 231/2002)  non confligge “con la disposizione di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. n.185/2008, convertito dalla legge n.2/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina, invece, l’iter del pagamento dei debiti pregressi delle pubbliche amministrazioni, consentendo al creditore di richiedere la certificazione del credito ai fini della cessione pro soluto o pro solvendo dello stesso, essendo il ricorso a tale facoltà volto a soddisfare, al fine di un adempimento seppur tardivo in ragione del ritardo del debitore quale circostanza impeditiva dell’estinzione del rapporto obbligatorio, i crediti vantati dai soggetti privati nei confronti delle amministrazioni debitrici”.

Secondo i magistrati contabili della Toscanale due norme si pongono su piani differenti, stante la diversa ratio, l’una prevedendo, nell’ambito delle transazioni commerciali, dei termini legali entro i quali il pagamento deve essere soddisfatto al fine di non incorrere nella corresponsione al creditore degli interessi di mora, e dunque il rispetto temporale dei pagamenti entro termini certi da parte del debitore, l’altra conferendo la possibilità al creditore, su sua istanza, di ottenere la certificazione del credito ai fini della successiva cessione pro solvendo o pro soluto dello stesso, in costanza di debiti pregressi delle pubbliche amministrazioni nei confronti dei creditori e, quindi, presupponendosi anche l’evidente mancato rispetto della normativa recata dal D.Lgs. n.231/2002 e il conseguente ulteriore esborso per la P.A. di rilevanti interessi moratori generati dal ritardo nell’adempimento dell’obbligazione”.


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