Un sindaco ha chiesto se la spesa per il membro dell’organo di revisione, inquadrato fiscalmente come co.co.co., sia soggetta ai limiti di spesa ex articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010.
I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione n. 3/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 30 gennaio, hanno chiarito che l’organo di revisione, peraltro obbligatorio per legge, è organo di controllo esterno che svolge funzioni di controllo, vigilanza e consulenza nei confronti dello stesso ente, per cui non può essere inquadrato come personale dipendente.
Pertanto, secondo i magistrati contabili, la spesa per il membro dell’organo di revisione è sottratta dai vincoli di spesa previsti dall’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, nonché dal vincolo assunzionale, previsto dall’articolo 76, comma 7 del d.l. n. 112/2008