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Toscana, deliberazione n. 3 – Spesa per il membro dell’organo di revisione


Un sindaco ha chiesto se la spesa per il membro dell’organo di revisione, inquadrato fiscalmente come co.co.co., sia soggetta ai limiti di spesa ex articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010.

I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione n. 3/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 30 gennaio, hanno chiarito che l’organo di revisione, peraltro obbligatorio per legge, è organo di controllo esterno che svolge funzioni di controllo, vigilanza e consulenza nei confronti dello stesso ente, per cui non può essere inquadrato come personale dipendente.

Pertanto, secondo i magistrati contabili, la spesa per il membro dell’organo di revisione è sottratta dai vincoli di spesa previsti dall’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, nonché dal vincolo assunzionale, previsto dall’articolo 76, comma 7 del d.l. n. 112/2008


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