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Puglia, deliberazione n. 97 – Attività culturali e fondazioni


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito all’applicabilità dell’articolo 4, comma 6, del d.l. 95/2012 a una fondazione costituita da enti locali e regione per “valorizzare il territorio soprattutto attraverso la musica popolare e la cultura”.

L’ente ha premesso che l’attività essenziale della fondazione si sostanzia nell’organizzazione e gestione di un noto evento musicale e la stessa riceve dagli enti aderenti quote annuali costituenti il fondo di gestione e, per quanto attiene l’organizzazione dell’evento, contributi finanziari pubblici che coprono il suo fabbisogno per più del 90%.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione n. 97/2012, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 1° febbraio, hanno chiarito che si pone come elemento necessario e sufficiente a dirimere il dubbio “se un ente sia o meno da ricomprendere nel novero degli “esclusi” (dai vincoli di cui all’articolo 4 del d.l. 95/2012), il fatto che sia possibile ravvisare, all’interno dello statuto o dell’oggetto sociale dell’ente medesimo, il carattere culturale dell’attività svolta che può estrinsecarsi, tra l’altro, anche come finalità di valorizzare al massimo la realtà culturale del territorio di pertinenza delle amministrazioni che ricevono il servizio”.


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