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Puglia, deliberazione n. 99 – Limiti tempo determinato personale in convenzione


Un sindaco ha chiesto se la spesa per il personale in convezione ex art. 14 del ccnl. 22 gennaio 2004, ovvero utilizzato negli uffici convenzionati costituiti tra enti locali per l’esercizio associato di funzioni e servizi, ovvero per l’utilizzo di personale ai sensi dell’art. 1, comma 557 della legge 311/2004 sia soggetta al limite previsto dall’art. 9 comma 28 del d.l. 78/2010.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione n. 99/2012, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 30 gennaio 2013, hanno chiarito che le spese per il personale utilizzato in convenzione ai sensi del citato articolo 14 del ccnl del 2004 vanno escluse dai limiti imposti dall’art. 9, comma 28 del d.l. 78/2010.

Parimenti, non sono soggette ai limiti della citata disposizione normativa le spese per il personale impiegato negli uffici comuni costituiti mediante convezione per l’esercizio associato di funzioni e/o servizi ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 267/2000.

Al contrario, secondo i magistrati contabili, sono soggette alle limitazioni del d.l. 78/2010 le spese per la stipula delle convenzioni di cui all’art. 1, comma 557 della Legge 311/2004, in quanto la stipula della convenzione determina l’instaurazione di un nuovo rapporto negoziale tra lavoratore e amministrazione utilizzatrice, mentre l’amministrazione di provenienza deve limitarsi esclusivamente a fornire il proprio nulla-osta.

I magistrati contabili della Puglia hanno ricordato, inoltre, che tutte le spese sopra considerate devono essere ricomprese nel calcolo della spesa storica (ex art. 1, comma 562, legge 296/2006), che ricomprende le spese sostenute anche per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all’articolo 110 Tuel, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego.


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