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Progettisti indicati e requisiti di ordine generale


L’obbligo dichiarativo imposto dall’articolo 38 del d.lgs . 163/2006 non si applica ai progettisti ausiliari indicati ex articolo 53, comma 3, del medesimo decreto legislativo.

Questo è quanto ha affermato il Tar Liguria, sez. II, con la sentenza n. 69 dell’11 gennaio 2013, con la quale ha respinto il ricorso presentato dal concorrente secondo classificato avverso la mancata esclusione dell’aggiudicataria della gara per l’affidamento della progettazione e dell’esecuzione dei lavori di realizzazione di 5 impianti fotovoltaici.

Nel caso di specie l’aggiudicataria, in possesso di attestazione SOA per prestazioni di sola costruzione, si era avvalsa, ai sensi dell’articolo 53 del Codice, di progettisti qualificati dal punto di vista professionale in materia di progettazione, per essere ammessa in gara.

Avverso l’aggiudicazione proponeva ricorso al Tar la seconda graduata lamentando la violazione dell’articolo 38 del codice dei contratti pubblici, in relazione alla mancata presentazione della dichiarazione inerente al possesso dei requisiti di carattere generale da parte dei progettisti indicati dall’aggiudicataria.

I giudici amministrativi hanno chiarito che nel caso del sistema di selezione costituito dall’appalto integrato, il progettista prescelto dall’impresa partecipante ed indicato alla stazione appaltante non assume la qualità di concorrente, la quale compete unicamente all’impresa, rimanendo il primo un mero collaboratore esterno, la cui posizione non rileva nei rapporti con l’amministrazione appaltante.

Di conseguenza, secondo il Tar, stante la ratio sottesa all’obbligo dichiarativo di cui all’articolo 38 consistente nel garantire l’amministrazione appaltante in ordine all’affidabilità, dal punto di vista della morale professionale, dei soggetti che aspirano a divenire contraenti con la pubblica amministrazione, non sussiste l’obbligo della dichiarazione sulla insussistenza di pregiudizi di ordine morale per tali progettisti qualificati di cui si avvale l’impresa partecipante, “poiché tali soggetti non assumono il ruolo di partecipanti alla gara né di parte contrattuale e non entrano, in conseguenza, in rapporti diretti con l’amministrazione appaltante, ma solo con l’impresa che si avvale delle loro prestazioni”.

 


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