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Modalità di presentazione delle offerte


E’ legittima la clausola del bando di gara che non consente di presentare l’offerta “a mano”, direttamente presso la sede della stazione appaltante, ma impone di presentarla solo tramite servizio postale raccomandato.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato, sez. IV, con la sentenza n. 485 del 25 gennaio 2013, con la quale ha riformato la sentenza del Tar che aveva annullato l’intera procedura di gara ritenendo illegittima l’esclusione di una r.t.i. che aveva presentato la propria domanda di partecipazione a mano direttamente presso gli uffici della stazione appaltante, anziché a mezzo raccomandata, assicurata o postacelere del servizio postale nazionale, come richiesto dalla lex specialis.

Secondo i giudici amministrativi, infatti, è legittima l’opzione della stazione appaltante che ritenga nel bando di gara di escludere la possibilità di autopresentazione, in quanto il divieto della consegna diretta dei plichi presso gli uffici della stazione appaltante contribuisce ad assicurare la massima imparzialità dell’operato amministrativo, la par condicio tra i partecipanti e la segretezza delle offerte, scongiurando in radice il rischio di una dispersione di notizie riservate.

In particolare, secondo il Collegio, “è facoltà dell’amministrazione esigere le maggiori garanzie di trasparenza e imparzialità garantite dal servizio pubblico postale”.


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