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Lombardia, deliberazione n. 18 – Assunzioni con quote turn over non utilizzate


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di effettuare assunzioni nel 2013 utilizzando i risparmi di spesa di personale relativi alle cessazioni intervenute negli anni 2010-2012, cumulandoli ai fini del computo della percentuale del turn over.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 18/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 30 gennaio, hanno confermato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “la norma finanziaria di cui al citato art. 14, comma 9, ha previsto una nuova annualità di riferimento su cui parametrare il calcolo della spesa di personale che individua il limite per procedere a nuove assunzioni. L’anno di riferimento considerato dalla norma è, appunto, il 2010, che costituisce il primo anno di riferimento utile ove permanga la disposizione in questione. Per quanto concerne la possibilità di assunzione nell’anno 2011, pertanto, i vincoli alla spesa di personale devono essere considerati con esclusivo riguardo al 2010. Con riguardo agli anni successivi al 2011, invece, valorizzando la nozione di “anno precedente” riferita agli enti non sottoposti al patto di stabilità definita dalle Sezioni Riunite in sede di controllo nella deliberazione n.52/CONTR/10 dell’11 novembre 2010, ed in ragione della medesima ratio normativa, si ritiene che si possano riportare nell’anno successivo eventuali margini di spesa originati da cessazione di personale, non utilizzati nell’anno precedente”.


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