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In vigore il Testo unico sull’incandidabilità – II° Parte Artt. 9 – 13 e 15 – 16

Art. 9  Cancellazione dalle liste per incandidabilità alle elezioni regionali Alla presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del presidente della regione e dei consiglieri regionali, oltre alla documentazione prevista dall'articolo 9 della legge 108/1968 e dall'articolo 1, commi 3 e 8, della legge 43/1995, o dalle disposizioni delle leggi elettorali regionali, ciascun candidato rende una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del dpr 445/2000 attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 7. Gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i nomi dei candidati…

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