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Sardegna, deliberazione n. 3 – Assunzioni operatori Cesil/Siol


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’art. 6, comma 8, della legge regionale n. 16/2011, riguardante l’assunzione di personale proveniente dai Centri servizi per il lavoro e dai Centri servizi inserimento lavorativo.

I magistrati contabili della Sardegna, con la deliberazione n. 3/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 21 gennaio, hanno ricordato che con la sentenza 30 luglio 2012 n. 212, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della previsione dell’art. 6, comma 8, legge regionale n. 16/2011, laddove era previsto che “Nelle more di una rivisitazione organica della disciplina del personale dei Centri servizi per il lavoro (CSL) e dei Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e agenzie di sviluppo locale di cui all’art. 6, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 3 del 2008, è autorizzata a decorrere dall’anno 2012, la spesa annua di euro 12.000.000 cui si fa fronte con le disponibilità recate dal fondo regionale per l’occupazione di cui all’UPB S06.06.004. Dello stanziamento è data formale comunicazione alle amministrazioni provinciali, ai fini della stipula dei contratti a tempo determinato per la prosecuzione dell’attività lavorativa del personale in servizio alla data di promulgazione della legge regionale n. 3 del 2008”, in quanto contrastante con i vincoli stabiliti dall’art. 9, comma 28, d.l. n. 78/2010 secondo cui, a decorrere dall’anno 2011, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009.

Tale articolo, nel testo oggi vigente, prevede che tali assunzioni sono autorizzate  “nell’anno 2012, a titolo di trasferimento alle competenti amministrazioni locali, la spesa di euro 12.000.000 a valere sulle disponibilità recate dal fondo regionale per l’occupazione di cui all’UPB S06.06.004“.

Tanto premesso, i giudici contabili della Sardegna hanno chiarito che l’art. 16, comma 8, del d.l. n. 98/2011 sanziona con la nullità le assunzioni, gli inquadramenti e le promozioni posti in essere dalle pubbliche amministrazioni in base a disposizioni delle quali venga successivamente dichiarata l’illegittimità costituzionale.

Pertanto, secondo la Corte dei Conti della Sardegna, “l’adozione di norme regionali finalizzate all’incremento o al mantenimento dell’occupazione non sempre è in grado di porre le amministrazioni locali (e più in genere i lavoratori assunti sulla base di tali discipline speciali) al riparo dalle sanzioni di nullità previste dall’ordinamento a tutela dei principi di coordinamento della finanza pubblica”.


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