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Sul requisito della regolarità fiscale


Qualora l’impresa abbia provveduto, nel termine di legge pur se in epoca successiva al dies ad quem stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione, all’impugnazione dell’avviso di accertamento ovvero all’adempimento dell’obbligazione tributaria, non ricorre il presupposto della definitività dell’accertamento richiesto dalla legge ai fini dell’operatività della causa di esclusione dalle procedure di evidenza pubblica.

Questo è quanto ha affermato il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 261 del 17 gennaio 2013, con la quale ha confermato la decisione del Tar che aveva accolto il ricorso di una società alla quale era stata revocata l’aggiudicazione provvisoria.

Nel caso in esame, la stazione appaltante, in sede di verifica dei requisiti di carattere generale, aveva ritenuto sussistente l’impedimento di cui all’art. 38, comma 1, lett g) del D.Lgs. 163/2006, a norma del quale “sono esclusi dalla partecipazione alle gare i soggetti che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti”.

I giudici amministrativi, nella sentenza in commento, hanno richiamato i principi contenuti nella circolare n. 34/E del 25 maggio 2007, con la quale l’Agenzia delle entrate ha fornito gli indirizzi operativi ai propri uffici locali in merito alle modalità di attestazione della regolarità fiscale delle imprese partecipanti a procedure di aggiudicazione di appalti pubblici.

In particolare, secondo la richiamata circolare, vi è regolarità fiscale quando, alternativamente:

– a carico dell’impresa, non risultino contestate violazioni tributarie mediante atti ormai definitivi per decorso del termine di impugnazione, ovvero, in caso di impugnazione, qualora la relativa pronuncia giurisdizionale sia passata in giudicato;

– in caso di violazioni tributarie accertate, la pretesa dell’amministrazione finanziaria risulti, alla data di richiesta della certificazione, integralmente soddisfatta, anche mediante definizione agevolata.

Secondo la menzionata circolare, inoltre, non può essere considerata irregolare la posizione dell’impresa partecipante qualora sia ancora pendente il termine di sessanta giorni per l’impugnazione (o per l’adempimento) ovvero, qualora sia stata proposta impugnazione, non sia passata ancora in giudicato la pronuncia giurisdizionale.

Pertanto, nel caso di specie, il Collegio ha confermato che la regolarità fiscale sussiste fino alla definitività di eventuali accertamenti da parte dell’amministrazione tributaria ovvero fino alla scadenza del termine previsto per tutti i rimedi esperibili, e quindi le imprese i cui termini di impugnazione sono ancora aperti, devono essere considerate in posizione di regolarità fiscale e pertanto ammesse alle gare ovvero in caso di aggiudicazione, alla stipulazione del contratto.

 


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