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Lombardia, deliberazione n. 6 – Indennità amministratori parchi regionali


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione degli artt. 5 e 6 del d.l. 78/2010, in particolare sulla possibilità di corrispondere una indennità agli amministratori di un ente parco regionale.

L’ente ha premesso che la legge regionale n. 12/2011 ha modificato la natura degli enti gestori da “consorzi tra enti locali” in enti di diritto pubblico della regione.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 6/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 21 gennaio, hanno chiarito che ai “consorzi parco” prima della loro trasformazione in enti di diritto pubblico regionale, si applica l’art. 5 comma 7 per gli organi politici e l’art. 6 comma 3 per gli organi di direzione, amministrazione e controllo (c.d. organi amministrativi).

Secondo i magistrati contabili, pertanto, nel periodo temporale tra l’entrata in vigore del d.l. n. 78/10 e l’entrata in vigore della legge regionale n. 12/11, l’incarico degli organi politici ha avuto il carattere della gratuità, mentre il compenso degli organi amministrativi doveva essere decurtato del 10%.

 


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