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Lombardia, deliberazione n. 10 – Costituzione consorzio di servizi


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’art. 9, comma 6, del d.l. n. 95/2012, in particolare sulla possibilità di costituire, unitamente ad altri comuni appartenenti al Parco Locale di Interesse Sovracomunale, un consorzio di servizi per la gestione del suddetto PILS.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 10/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 21 gennaio, hanno chiarito che la distinzione tra consorzio di servizi e consorzio di funzioni non rileva in relazione all’art. 9, comma 6, del d.l. n. 95/2012, secondo cui che “è fatto divieto agli enti locali di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell’articolo 118, della Costituzione”.

Secondo i magistrati contabili, l’ampia latitudine operativa della disposizione, nel quadro dell’opzione legislativa favorevole alla reinternalizzazione dei servizi, non può che comprendere, fra gli “enti, agenzie e organismi”, anche i consorzi e, in genere, gli altri organismi strumentali (aziende speciali) creati dall’ente locale (salvo, per le società, il rinvio, contenuto nel comma 7, alle apposite regole di razionalizzazione previste dal legislatore).

Pertanto è da escludersi la possibilità di costituire un consorzio.

 


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