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Lombardia, deliberazione n. 1 – Fondo per risorse decentrate


Un comune ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione del vincolo previsto dall’articolo 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010.

In particolare, l’ente ha chiesto se il collocamento in quiescenza per il raggiungimento dell’età pensionabile di un’unità di personale (nella specie, agente di polizia locale) possa determinare una riduzione del personale rilevante ai fini della riduzione (nella specie, in misura corrispondente all’importo di quanto versato a titolo di produttività all’agente di polizia locale collocata in quiescenza) del fondo per le risorse decentrate.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 1/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 21 gennaio, hanno chiarito che il collocamento in quiescenza per il raggiungimento dell’età pensionabile comporta una riduzione del personale ai fini della considerazione del “fondo”, che dovrà conseguentemente essere ridotto “in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”.

 


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