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Emilia Romagna, deliberazione n. 492 – Partecipazioni societarie


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione delle vigenti disposizioni relative alla dismissione delle società a partecipazione pubblica (articolo 14, comma 32, del d.l. 78/2010), in particolare sulla possibilità di mantenere la partecipazione in società svolgenti servizi di interesse generale e/o collegate al perseguimento di finalità Istituzionali.

I magistrati contabili dell’Emilia Romagna, con la deliberazione n. 492/2012, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 21 gennaio, hanno chiarito che l’articolo 14, comma 32, del d.l. 78/2010, impedisce all’ente “di costituire nuove Società nonché l’obbligo di messa in liquidazione delle Società già costituite, ovvero, come nel caso di specie, l’obbligo di cessione delle partecipazioni societarie”.

 


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