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Campania, deliberazione n. 4 – Spesa segretario comunale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di derogare ai limiti di spesa di personale previsti dal d.l. 78/2010 per il servizio di segreteria.

L’ente ha premesso che la maggior spesa da sostenere per la retribuzione del segretario comunale deriverebbe dalla risoluzione, da parte di uno dei comuni aderenti, della convenzione sottoscritta per il funzionamento dell’ufficio di segreteria con conseguente ripartizione, tra i vari comuni aderenti alla medesima convenzione, della spesa in percentuale delle ore lavorative del segretario comunale.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione n. 4/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 21 gennaio, hanno chiarito che la spesa riferita al segretario comunale, a prescindere dalla modalità organizzativa adottata dall’ente per l’esercizio di tale funzione fondamentale, è riconducibile alla spesa sostenuta dall’ente locale per i propri dipendenti con oneri finanziari gravanti sul bilancio dell’ente locale.

Secondo i magistrati, dunque, gli enti locali non possono, in relazione agli oneri da sostenere per i segretari comunali, derogare ai limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente.

 


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