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Campania, deliberazione n. 2 – Progressioni orizzontali in itinere


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’art. 9, comma 21, del d.l. 78/2010, in particolare sulla possibilità di concludere, nel triennio 2011-2013, procedimenti di attribuzione di progressioni orizzontali in itinere.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione n. 2/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 21 gennaio, hanno confermato l’interpretazione fornita dalle Sezioni Unite con deliberazione n. 27/2012 secondo cui “le progressioni economiche orizzontali, previste dall’art. 23 del d. lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, ricadono nell’ambito delle <progressioni di carriera comunque denominate>, e, dunque, nel regime giuridico ed economico di contenimento delle spese in materia di pubblico impiego previsto dall’art. 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010 n. 122”, sicché, lungo l’arco triennale 2011-2013, “…ogni variazione d’inquadramento del dipendente produrrà effetti soltanto sullo status giuridico, ma non sul trattamento economico”

 


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