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Lombardia, deliberazione n. 529 – Vincoli spesa trattamento accessorio


Un comune ha richiesto un parere in merito alla corretta interpretazione del vincolo previsto dall’articolo 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010.

In particolare, l’ente ha chiesto se l’incremento delle risorse destinate al fondo incentivante, determinato da una quota di contributi versati dall’utenza per servizi pubblici non essenziali o per prestazioni non connesse a garanzia di diritti fondamentali, possa derogare i limiti imposti dal citato articolo 9, comma 2-bis.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 529/2012, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’8 gennaio 2013, hanno ribadito che il “tetto” del fondo per il “trattamento accessorio” non può mai superare il corrispondente importo dell’anno 2010 a prescindere dalle modalità con cui viene alimentato, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del Ccnl. 1° aprile 1999.


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