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Aziende speciali: se gestiscono servizi socio-assistenziali sono fuori dai vincoli del d.l. 95/2012


Alle aziende speciali e alle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali non si applicano i divieti e le limitazioni posti a carico degli enti locali in tema di spesa per il personale e sono fuori dal divieto imposto dall’articolo 9, comma 6, del d.l. 95/2012.

Il vincolo di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, disciplinato dal citato articolo 9 della spending review “non si applica alle aziende speciali e alle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali”.

Inoltre, la scelta di trasformare una società in azienda speciale per la gestione dei servizi sociali, educativi e culturali necessita di una previa valutazione sulla convenienza economica dell’operazione, nonché una valutazione prospettica, anche alla luce dell’articolo 153 del Tuel, novellato dall’articolo 3, comma 1, lett. f) del d.l. 174/2012, convertito con legge 213/2012, sulla tenuta e sulla salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica.

Questi gli importantissimi chiarimenti forniti dalla Corte dei Conti del Lazio, con la deliberazione n. 2 del 9 gennaio 2013.

Ai magistrati contabili del Lazio si era rivolto un ente al fine di avere chiarimenti sulla portata applicativa dell’articolo 114, comma 5-bis, del Tuel, novellato dall’articolo 25, comma 2, del d.l. 1/2012.

Il comune, in particolare, ha precisato che lo stesso nel marzo 2012 ha costituito una società per la gestione di alcuni servizi socio assistenziali e adesso sta valutando la possibilità di trasformare la neo istituita srl in azienda speciale per la gestione dei servizi sociali, educativi e culturali, ai sensi dell’articolo 114 del d.lgs. 267/2000.

Ciò consentirebbe di dare continuità nella prestazione di servizi essenziali, quali quelli relativi alla gestione degli asili nido, all’assistenza sugli scuolabus, oltre che a quelli posti a supporto di servizi culturali, quali le biblioteche ed il museo comunale, mediante il trasferimento all’azienda speciale del personale che attualmente svolge queste prestazioni presso la società, con un’importante economia nella gestione dei servizi in relazione sia alla trasformazione dei relativi contratti di lavoro, che ai risparmi derivanti al bilancio dell’ente, trattandosi di prestazioni rese fuori del campo Iva.

La Corte dei Conti ha chiarito che la scelta di trasformare una società di capitali in una azienda speciale “necessita di una previa valutazione sulla convenienza economica dell’operazione nonché una valutazione prospettica (…) sulla tenuta e sulla salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica”.

La costituzione di una azienda speciale potrebbe “essere ammessa nei limiti in cui il Comune affidi a detta azienda la sola gestione dei servizi sociali, educativi e culturali, quali appunto quelli relativi alla gestione degli asili nido, all’assistenza sugli scuolabus o quelli posti a supporto di servizi culturali, quali le biblioteche ed il museo comunale”.

I magistrati contabili hanno precisato che “l’azienda speciale, quale ente strumentale dell’ente locale, di cui all’articolo 114 del Tuel, non rientra, per espressa previsione normativa, al pari delle istituzioni, tra gli enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite, ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione, di cui al richiamato articolo 9, comma 6, del d.l. 95/2012”.

 


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