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Lombardia, deliberazione n. 525 – Costituzione consorzio e limiti d.l. 95/2012


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di costituire un consorzio (o un’azienda speciale tra più comuni ex art. 114 tuel) per la gestione, anche in termini di centrale di committenza, del servizio di manutenzione delle strade di proprietà comunale.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 522/2012, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’8 gennaio, hanno ricordato che il d.l. 95/2012 all’articolo 9, comma 6, ha introdotto il divieto per gli enti locali di “istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell’articolo 118, della Costituzione”.

Secondo i magistrati la limitazione dettata dal citato articolo 9, comma 6 è applicabile anche ai consorzi e, in genere, agli altri organismi strumentali (aziende speciali) creati dall’ente locale.

 


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