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Lombardia, deliberazione n. 521 – Conseguenze elusione patto di stabilità


Un sindaco ha posto una serie di quesiti in merito alla corretta interpretazione della normativa che disciplina le conseguenze in caso di violazione del Patto di stabilità nell’esercizio 2010, qualora detta violazione sia acclarata oltre l’esercizio successivo a quello di riferimento.

In particolare l’ente ha chiesto, rispettivamente, la decorrenza degli effetti sanzionatori rispetto all’anno dell’elusione/violazione, l’entità del corredo sanzionatorio alla luce delle modifiche legislative sulle limitazioni amministrative conseguenti al mancato rispetto del Patto di stabilità, alla platea degli amministratori incisi dalla riduzione dell’indennità e la sorte del mutuo contratto prima dell’accertamento dell’elusione, ma successivamente al suo verificarsi.

Per quel che concerne la decorrenza del regime sanzionatorio, i magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 521/2012, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’8 gennaio, hanno chiarito che laddove l’elusione/violazione del Patto di stabilità interno sia stata accertata successivamente all’anno seguente a quello cui la violazione si riferisce (2011), ovvero in presenza dell’elusione sul Patto di stabilità 2010, nel 2012, il corredo sanzionatorio si applica nella sua interezza nell’anno successivo a quello dell’accertamento dell’elusione (2013).

Con riferimento al secondo quesito, circa il mantenimento del tetto massimo alla riduzione del Fondo Sperimentale di riequilibrio, pari al 3% delle entrate correnti registrate nell’ultimo rendiconto di gestione, la Corte dei Conti della Lombardia ha chiarito che il riferimento temporale del corredo sanzionatorio è ancorato all’anno dell’avvenuta elusione/violazione (2010).

Secondo la Corte, infatti, l’eliminazione del tetto percentuale a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 4, comma 12-bis del d.l. 16/2012, non può trovare applicazione per le violazioni del patto di stabilità commesse prima dell’efficacia temporale della legge medesima.

Per quanto riguarda il terzo quesito, i magistrati contabili della Lombardia hanno chiarito che “ai fini dell’irrogazione della decurtazione rileva l’essere stato in carica nell’esercizio in cui è avvenuta la violazione e non l’essere in carica al tempo della commessa violazione, proprio perché trattasi di limitazioni amministrative di apparato e non personale”.

Infine, per quel che concerne la sorte del mutuo acceso in data antecedente all’accertamento dell’elusione/violazione, inerente la costruzione della nuova scuola media, la Corte, posto che la sua stipulazione è avvenuta in un periodo temporale in cui l’ente non era gravato dal rispetto delle sanzioni derivanti dall’elusione/violazione del patto, ha chiarito che “con riferimento a tale forma d’indebitamento ne deriva l’assenza del divieto di assunzione a titolo di limitazione amministrativa conseguente alla violazione del Patto”.

 


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