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Lombardia, deliberazione n. 519 – Rimborso spese legali


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di disporre il rimborso delle spese legali agli amministratori dell’ente locale, in presenza di una sentenza penale di assoluzione per carenza dell’elemento soggettivo del reato (abuso d’ufficio, art. 323 c.p.).

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 517/2012, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’8 gennaio, hanno chiarito che “se la sentenza di assoluzione si fonda sull’affermazione che il fatto non è stato commesso o si è verificato in presenza di una scriminante, tale positivo accertamento costituirà un limite imprescindibile nella decisione dell’ente pubblico per il rimborso delle spese legali. Se, invece, la pronuncia di assoluzione si fonda sul difetto di un elemento costitutivo per la sola fattispecie penalmente rilevate (…) tale pronuncia non escluderà un’autonoma valutazione dell’ente pubblico sulla condotta del suo amministratore e sul permanere del conflitto di interessi”.

 


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