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Obbligo di predeterminazione dei criteri di valutazione dell’offerta


In materia di affidamento di commesse pubbliche il requisito fondamentale per garantire la parità dei concorrenti è la chiarezza delle disposizioni del bando o, più in generale, degli inviti a contrarre (cui è ascrivibile la lettera di invito nel caso di procedura esperita senza previa pubblicazione del bando), tra cui, in primo luogo, quelle inerenti i criteri di scelta del contraente e gli elementi della base d’asta che fondano il confronto concorrenziale tra i competitori.

Questo il principio ribadito dal Tar Calabria, Reggio Calabria, sez. I, con la sentenza n. 712 del 4 dicembre 2012, con la quale ha ritenuto illegittima la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando in ragione del vizio consistente nell’omessa predeterminazione del criterio di aggiudicazione.

Secondo i giudici amministrativi, infatti, pur rientrando nei poteri discrezionali dell’amministrazione appaltante operare la scelta del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base alle caratteristiche dell’appalto, avendo di mira unicamente la garanzia della libera concorrenza e la selezione della migliore offerta, tale scelta deve essere espressamente indicata nel bando (o nelle lettere di invito in caso di procedura negoziata senza bando) come chiaramente disposto dall’articolo 81, comma 2, del codice dei contratti, pena l’alterazione ab initio della par condicio tra i concorrenti.

Peraltro, nel caso di specie, il criterio non era neppure implicitamente individuabile, comportando, come riflesso, un’evidente disomogeneità delle offerte presentate.

 


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