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Lombardia, deliberazione n. 513 – Gestione associata e spesa di personale


Un sindaco ha posto una serie di quesiti in merito ai vincoli previsti per spese di personale connesse con funzioni da espletare in convenzione con altri comuni.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 513/2012, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’8 gennaio 2013, hanno ricordato che la gestione associata di funzioni non può determinare una spesa maggiore di quella aggregata, complessiva, determinata dalla somma della spesa sostenuta in precedenza per le stesse funzioni dai singoli comuni convenzionati.

Eventuali maggiori spese (dovute, ad esempio, all’assenza di personale interno per lo svolgimento un servizio) dovranno trovare necessariamente un bilanciamento con la minore spesa di personale riferita alle altre funzioni fondamentali da gestire in forma associata.

Infine, in merito alla possibilità di individuare quale responsabile del servizio associato il sindaco e/o un assessore ai sensi dell’articolo 53 comma 23 della legge n. 388/2000, la Corte dei Conti ha chiarito che non è ammissibile che i rappresentanti dell’organo esecutivo di un comune possano essere responsabili di funzioni associate che servono un bacino di utenza di altro territorio comunale, mancando il necessario collegamento fra elettori ed eletti.


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