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Spesa personale: i comuni devono conteggiare anche quella dei dipendenti delle Asp


I dipendenti delle aziende pubbliche di servizi alla personale (Asp) devono essere conteggiati dai comuni di riferimento per la verifica del rispetto del limiti del 50% delle spese di personale su quelle di parte corrente, ai sensi dell’articolo 76, comma 7 del d.l. 112/2008, alla stregua del personale assunto dalle società partecipate.

Questo è quanto ha stabilito la Corte dei conti, sezione controllo, dell’Emilia Romagna con la deliberazione 490/2012, con la quale ha risposto al quesito di un sindaco che chiedeva indicazioni sulle modalità da seguire per la corretta quantificazione, nell’ambito della propria spesa di personale, della quota di spesa relativa al personale operante presso l’Azienda pubblica dei servizi alla persona, costituita insieme ad altri enti locali.

I magistrati contabili dell’Emilia hanno fornito una risposta che sorprende, soprattutto perché hanno qualificato le Asp alla stregua delle società partecipate, quando la stessa Sezione delle Autonomie nella citata deliberazione 14/2011 hanno chiarito che nel calcolo devono essere considerate esclusivamente le spese delle società di capitali, partecipate in via diretta dai comuni.

Non solo le Asp non possono in alcun modo essere qualificate come società di capitali, ma neppure possono essere considerate “organismi partecipati o comunque strumentali” dei comuni alla stregua delle aziende speciali. Inoltre, anche nel caso in cui si arrivasse a una qualificazione in tal senso, né il comma 7 del citato articolo 76, né la deliberazione 14/2011 della sezione delle autonomie prevede l’obbligo per i comuni di conteggiare la spesa di personale delle aziende speciali.

 


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