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E’ vietata la modifica dei criteri di valutazione delle offerte da parte della commissione giudicatrice


E’ illegittima la fissazione, nel corso delle operazioni di gara, di nuovi criteri di valutazione dell’offerta tecnica rispetto alla lex specialis, in ragione dei vincoli discendenti dal diritto comunitario, che impediscono che la commissione giudicatrice, dopo la presentazione delle offerte di gara, possa immettere elementi di specificazione dei criteri generali stabiliti dalla lex specialis ai fini della valutazione delle offerte attraverso la previsione di sottovoci integrative rispetto alle predefinite categorie principali, atteso che i sottocriteri devono essere determinati dalla stessa disciplina di gara eliminando ogni margine di discrezionalità in capo alla commissione giudicatrice.

Questo il principio ribadito dal Consiglio di Stato, sez. III, con la sentenza n. 97 del 10 gennaio 2013, secondo cui è esclusa la facoltà, da parte della commissione, di integrare il bando di gara mediante la previsione di criteri integrativi dello stesso, ossia di criteri valutativi.

 


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