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Sul divieto di rinnovo tacito dei contratti della p.a.


L’articolo 57, comma 7, d.lgs. 163/2006 disciplina il divieto di rinnovo tacito dei contratti della p.a. aventi ad oggetto servizi, lavori e forniture, al fine di evitare che un contratto sia sottratto al confronto concorrenziale tra gli operatori del relativo settore economico.

Costituisce infatti un principio di carattere generale, attuativo di un vincolo comunitario discendente dal Trattato CE che, in quanto tale, opera per la generalità dei contratti pubblici ed è estensibile anche alle concessioni di servizi pubblici.

Questo è quanto ha affermato il Tar Puglia, Lecce, sez. II, con la sentenza n. 8 del 3 gennaio 2013, secondo cui “detto principio prevale sulle altre e contrarie disposizioni dell’ordinamento e della lex specialis ed è consentita una deroga limitata solo con riguardo alla possibilità di prevedere una proroga del contratto e sempre che, con puntuale motivazione, l’Amministrazione dia conto degli elementi che conducono a disattendere il principio generale“.

I giudici amministrativi, pertanto, hanno rilevato la legittimità dell’operato dell’amministrazione avendo essa applicato la regola ordinaria, che prevede l’esperimento della procedura pubblica alla scadenza della convenzione originaria.

 


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