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Puglia, deliberazione n. 79 – Consorzi universitari


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’art. 23, comma 22, del d.l. n. 201/2011, che stabilisce che la titolarità di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione è a titolo esclusivamente onorifico e non può essere fonte di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza, con esclusione dei comuni di cui all’articolo 2, comma 186, lett. b) della legge 191/2009.

In particolare, l’Ente ha chiesto se detta disposizione sia applicabile anche ai consorzi universitari e in particolare se tali organismi possano ritenersi “enti territoriali non previsti dalla Costituzione”.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione n. 79/2012, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 2 gennaio 2013, hanno chiarito che la normativa dettata dall’articolo 23, comma 22, della citata legge 214/2011 è stata prevista per evidenti ragioni di contenimento della spesa pubblica e trova applicazione anche nei confronti dei consorzi universitari.

Tale organismi, secondo i magistrati contabili, possono annoverarsi tra gli enti territoriali non previsti dalla Costituzione rilevato che, ai sensi dell’articolo 2 del Tuel, ai consorzi di enti locali si applicano le disposizioni dettate per questi ultimi.


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