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Sardegna, deliberazione n. 96 – Annullamento giurisdizionale procedura di concorso


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione del combinato disposto dell’articolo 1, comma 562, della legge 296/2007 e dell’articolo 76, comma 7 del d.l. 112/2008, in particolare sulla possibilità di “proseguire” una procedura concorsuale avviata con bando del 1° ottobre 2008 e annullata in sede giurisdizionale.

I magistrati contabili della Sardegna, con la deliberazione n. 96/2012, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 21 dicembre, hanno chiarito che “per pacifica interpretazione giurisprudenziale l’intervento di una sentenza di annullamento di una procedura di concorso pubblico semplicemente impone all’ente di ripetere una procedura di gara, ma non attribuisce alcun diritto soggettivo all’assunzione (con ciò chiarendosi che non esiste alcuna possibilità di violazione dell’art.24 Cost., tanto più nell’esistenza dell’eventuale strumento risarcitorio in favore del ricorrente)”.

Conseguentemente, “l’Ente sarà chiamato a ponderare le iniziative da adottare per dar seguito ai propri obblighi di conformazione ai vincoli disposti dalle leggi finanziarie, a fronte dei quali esistono specifiche responsabilità di carattere gestionale e contabile, qualora il loro mancato rispetto sia accertato nei modi di legge”.


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