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Toscana, deliberazione n. 459 – Incentivi alla progettazione


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 92 del d.lgs. 163/2006, in particolare chiedendo se sia possibile:

– procedere con l’erogazione degli incentivi nel caso di redazione di singole varianti al Piano Strutturale o al Regolamento urbanistico;

– applicare l’incentivo medesimo anche nel caso in cui l’attività da retribuire sia prodromica alla realizzazione di un lavoro pubblico, intendendo per tale anche la realizzazione di lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione di immobili comunali o lavori di sistemazione della segnaletica stradale;

– escludere l’incarico ad un professionista esterno per redigere un nuovo piano strutturale e conseguente regolamento urbanistico al limite di spesa imposto dall’art. 7, comma 6, del d.l. 78/2010.

Per quanto riguarda il primo quesito, i magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione n. 459/2012, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 18 dicembre hanno chiarito che l’incentivo alla progettazione è ascrivibile solo alla materia dei lavori pubblici, presupponendosi una procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla realizzazione di un’opera di pubblico interesse.

Per quanto riguarda il secondo quesito, i magistrati contabili hanno rilevato come i lavori di ordinaria o straordinaria manutenzioni di edifici o di sistemazione della segnaletica stradale non rientrino nelle fattispecie che prevedono la facoltà di incentivare il personale interno.

Per quanto riguarda l’ultimo quesito, la Corte dei Conti della Toscana ha confermato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “gli incarichi per la “resa di servizi o adempimenti obbligatori di legge” non rientrano nella disciplina legislativa sul conferimento di incarichi esterni” e, dunque, al conseguente limite di spesa imposto.

 


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