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Toscana, deliberazione n. 456 – Prestazioni previdenziali integrative


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di escludere dal trattamento economico accessorio quanto finanziato dai proventi per violazione al codice della strada e destinato alla previdenza ed assistenza integrativa del personale di polizia municipale ai sensi dell’articolo 208, comma 4, lettera c) del codice della strada, come modificato dalla legge 120/2010.

I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione n. 456/2012, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 18 dicembre, hanno chiarito che le prestazioni previdenziali integrative non hanno natura retributiva e, di conseguenza, le spese versate dall’ente locale per la previdenza complementare del personale di polizia municipale, ai sensi dell’articolo 208 del codice della strada, non rientrano nella limitazione dell’articolo 9 comma 1 del d.l. 78/2010.

 


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