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Obbligo di specificazione delle parti del servizio da eseguire dalle singole imprese


L’obbligo di specificazione delle parti del servizio da eseguire dalle singole imprese raggruppate o consorziate, sancito dall’art. 37, comma 4, d.lgs. n. 163/2006, da assolvere a pena di esclusione al più tardi in sede di formulazione dell’offerta, è espressione di un principio generale che non consente distinzioni legate alla natura morfologica del raggruppamento (verticale o orizzontale), alla tipologia delle prestazioni (principali o secondarie, scorporabili o unitarie) o al dato cronologico del momento della costituzione dell’associazione (costituita o costituenda).

Questo il principio ribadito dal Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 6513 del 18 dicembre 2012, con la quale ha respinto il ricorso presentato da un raggruppamento temporaneo di imprese che era stato escluso dalla gara in ragione dell’omessa precisazione, in seno alla relativa offerta, delle parti del servizio che sarebbero state eseguite dalle singole imprese componenti il raggruppamento.

 


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