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Toscana, deliberazione n. 452 –Tempo determinato e sostituzione maternità


Un sindaco ha chiesto chiarimenti in merito ai limiti di spesa per i rapporti di lavoro flessibile, introdotti dall’articolo 9, comma 28 del d.l. n. 78/2010, in particolare sulla possibilità di sostituire una dipendente in maternità con altro lavoratore

I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione n. 452/2012, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 18 dicembre hanno chiarito che anche nel caso specifico di assunzione a tempo determinato per sostituzione per maternità, non è possibile derogare ai limiti di spesa imposti dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 anche se l’ente, nell’ambito della sua autonomia di manovra, può individuare in maniera differenziata le spese delle diverse tipologie di lavoro flessibile purché il vincolo di cui all’art. 9, comma 28 citato sia rispettato cumulativamente.

 


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