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Puglia, deliberazione n. 66 – Contratto di disponibilità


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito al corretto inquadramento del nuovo istituto contrattuale denominato “contratto di disponibilità”.

In particolare, l’Ente ha chiesto chiarimenti in merito alla natura giuridica degli oneri contrattuali che devono essere corrisposti dalla p.a. alla controparte a fronte della costruzione e della messa a disposizione dell’opera e se essi possano essere considerati “corrispettivi” contrattuali legati all’utilizzo e alla fruibilità di un bene privato ovvero debbano essere ritenuti oneri di indebitamento correlati al finanziamento di una spesa di investimento.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione n. 66/2012, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 18 dicembre, hanno chiarito che “il contratto di disponibilità, almeno in astratto, non sembra dare luogo ad una forma di indebitamento atipica e ulteriore rispetto a quelle previste dalla legge”, in considerazione della circostanza che il rischio di costruzione e quello di disponibilità sono allocati in capo al partner privato.

Tuttavia, secondo la Corte dei conti della Puglia, non avendo il legislatore previsto uno schema ben definito, il corretto inquadramento ai fini contabili di ciascuna operazione non può che scaturire da un’attenta valutazione, caso per caso, delle singole fattispecie. In particolare, l’esclusione dell’iscrizione in bilancio della spesa quale investimento, è legata alla corretta distribuzione dei rischi, cioè all’effettiva allocazione dei rischi di costruzione e di disponibilità in capo al contraente privato.

 


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