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I poteri del RUP nel procedimento di valutazione di anomalia delle offerte


Nelle gare d’appalto da aggiudicare col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è legittima la verifica di anomalia dell’offerta eseguita, anziché dalla commissione aggiudicatrice, direttamente dal responsabile unico del procedimento avvalendosi degli uffici e organismi tecnici della stazione appaltante. Infatti, anche nel regime anteriore all’entrata in vigore dell’art. 121 del d.P.R. 5 ottobre 2010, nr. 207, è attribuita al responsabile del procedimento la facoltà di scegliere, a seconda delle specifiche esigenze di approfondimento richieste dalla verifica, se procedere personalmente ovvero affidare le relative valutazioni alla commissione aggiudicatrice.

Questo il principio ribadito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 36 del 29 novembre 2012.

La questione dell’individuazione del soggetto competente a eseguire la verifica di anomalia era stata rimessa all’Adunanza Plenaria dal Consiglio di Stato, sezione VI, con l’ordinanza n. 5270 del 12 ottobre 2012.

Nel caso di specie, relativo ad una procedura economicamente più vantaggiosa per l’affidamento di lavori di ristrutturazione e ampliamento di un edificio ospedaliero, il Consorzio stabile primo classificato impugnava la sua esclusione, avvenuta a seguito del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, effettuato dal responsabile del procedimento senza coinvolgere la commissione di gara.

Il rilevato contrasto di giurisprudenza attinente l’individuazione del soggetto competente, nell’ambito di una gara d’appalto, a procedere alla verifica di congruità delle offerte sospette di anomalia, aveva indotto i giudici amministrativi alla rimessione della questione all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.

Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, infatti, nelle gare da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la verifica in ordine all’anomalia dell’offerta presentata dall’impresa partecipante alla gara d’appalto non rientra nella competenza del responsabile del procedimento, ma della commissione di gara, la quale non può limitarsi a prendere atto della relazione tecnica redatta da detto responsabile, ma deve procedere ad una autonoma valutazione dell’offerta e degli specifici contenuti della stessa, in quanto, in forza di quanto previsto dall’art. 84 d.lgs. n. 163/2006, in siffatto tipo di gara tutte le operazioni a carattere valutativo (compresa l’attività di verifica delle eventuali anomalie dell’offerta) devono essere compiute dalla apposita commissione giudicatrice.

Si è precisato, infatti, che il RUP può dare pareri d’ordine tecnico, ragguagli ed altri elementi utili alla valutazione delle offerte presentate in sede di gara con aggiudicazione all’offerta più vantaggiosa, ma non può procedere a rilasciare il giudizio definitivo sulla congruità delle offerte che spetta alla apposita Commissione valutatrice, specificamente deputata a valutare i contenuti delle offerte. Attraverso la valutazione dell’anomalia, infatti, viene posta in essere una concreta attività valutativa dei contenuti dell’offerta che non è di carattere comparativo ma è pur sempre preordinata ad indagare sugli specifici contenuti dell’offerta, sulla sua affidabilità e sulla piena rispondenza, a questo stesso fine, delle giustificazioni addotte originariamente o di quelle integrative eventualmente richieste (Cons. Stato, sez. V, sent. 4772/2012; Cons. Stato, sez. III, sent. 4332/2012; Cons. Stato, sez. VI, sent. 4584/2010).

In sostanza, secondo tale orientamento, solo nelle procedure in cui il criterio selettivo è quello del prezzo più basso il responsabile del procedimento può escludere completamente la commissione dal procedimento di verifica delle offerte, e non anche nell’altra tipologia di gara.

Di tutt’altro avviso l’orientamento giurisprudenziale più recente, in base al quale il responsabile del procedimento nell’attuale sistema, alla luce di una combinata lettura degli artt. 86, 88 del d. lgs. 163/2006 e 121 del d.p.r. 207/2010, costituisce il “motore” del subprocedimento di valutazione di congruità delle offerte sospette di anomalia, sicché deve escludersi un vizio di incompetenza con riferimento all’attività da questi compiuta nella fase di valutazione della congruità dell’offerta (Cons. Stato, sez. III, sent. 1467/2012).

Relativamente al caso sotto esame, l’Adunanza Plenaria con la sentenza in commento, tenendo conto dell’orientamento sopra richiamato, ha rilevato come l’articolo 121 del d.p.r. 207/2010 (Regolamento attuativo del Codice dei Contratti), attribuisce al responsabile del procedimento la facoltà di scegliere, a seconda delle specifiche esigenze di approfondimento richieste dalla verifica, se procedere personalmente ovvero affidare le relative valutazioni alla commissione aggiudicatrice.

L’Adunanza Plenaria ha quindi affermato che “non può ritenersi che il Regolamento abbia in parte qua carattere innovativo, non essendo ragionevole ipotizzare che la norma primaria ex art. 88 contemplasse un minor margine di discrezionalità in capo al R.U.P., non consentendogli di procedere direttamente alla verifica di anomalia dell’offerta nelle gare di cui all’art. 83 del Codice, e che solo la norma secondaria ne abbia ampliato i poteri, conferendogli ex novo la facoltà di procedere anche in tali casi a verifica diretta.”.

Pertanto ha ritenuto che, ancor prima dell’entrata in vigore del regolamento attuativo, la norma primaria già comportasse la regola poi resa espressa dal regolamento.

 

 


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