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Concorso pubblico: incompetenza della Giunta nella nomina della commissione giudicatrice


E’ illegittima la nomina della commissione giudicatrice di un concorso indetto da un ente locale nel caso in cui risulti che, in violazione del principio della separazione tra politica ed amministrazione, il Presidente della commissione sia stato nominato direttamente dalla Giunta comunale e non dall’organo di gestione e, quindi, da soggetto privo della necessaria competenza e risulti altresì che i membri esperti siano stati a loro volta nominati direttamente dal Presidente individuato dalla Giunta e non dal dirigente del servizio risorse umane e, quindi, da soggetto parimenti privo della necessaria competenza.

Questo è quanto ha stabilito il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 6277 del 10 dicembre 2012, secondo cui a seguito della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, ai dirigenti è stata attribuita la competenza esclusiva nella gestione dell’attività amministrativa, al cui interno deve essere annoverata quella relativa alla nomina delle commissioni giudicatrici di concorso.

Nel caso in esame, la Giunta comunale nominava direttamente il Presidente della commissione di concorso nella persona del Direttore Generale, affidandogli il compito di individuare gli altri membri esperti.

Con specifico riguardo agli enti locali, il d.lgs. n. 267/2000 dispone all’articolo 107 che gli statuti ed i regolamenti si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica compete in via esclusiva ai dirigenti, a cui è tra l’altro attribuita espressamente la presidenza delle commissioni di concorso.

Sulla base di tali considerazioni i giudici amministrativi, hanno rilevato l’incompetenza della Giunta a nominare il presidente della commissione, che invece doveva essere individuato con apposito atto del dirigente delle risorse umane unitamente agli altri componenti esperti.


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