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Lombardia, deliberazione n. 500 – Alienabilità alloggi edilizia agevolata


Un Sindaco ha chiesto chiarimenti in merito alla disciplina applicabile all’alienazione degli immobili di edilizia economica e popolare le cui convenzioni sono state  stipulate successivamente all’entrata in vigore della legge n. 179/1992.

In particolare l’Ente ha chiesto se, al fine di stabilire una univoca scelta procedurale con stesse modalità e medesimi vincoli per tutte le convenzioni di edilizia economico- popolare, è possibile applicare in via “analogica” la disciplina prevista dall’art. 31 della Legge 448/1998 – come di recente modificata dal “Decreto Sviluppo” – anche alle convenzioni stipulate successivamente all’entrata in vigore della legge n. 179/1992, prevedendo, anche in questo caso, dopo 5 anni dalla data del primo trasferimento, l’obbligo di pagamento di un corrispettivo al Comune per l’autorizzazione alla vendita a prezzo di mercato.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 500/2012, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 dicembre hanno chiarito che l’art. 5 del d.l. n. 70/2011, che ha stabilito un nuovo regime di alienabilità degli alloggi di edilizia agevolata, non può essere esteso anche alle convenzioni stipulate successivamente all’entrata in vigore della legge n. 179/1992.


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