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Illegittima l’esclusione se il debito tributario è stato rateizzato


Qualora l’impresa abbia ottenuto una rateizzazione del debito tributario, la stessa deve essere considerata in regola con gli obblighi contribuitivi, a condizione che provi di aver beneficiato di tali misure entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara ovvero di presentazione dell’offerta.

Questo è quanto ha affermato il Tar Lombardia, Brescia, con la sentenza n. 1924 del 10 dicembre 2012, con la quale ha accolto il ricorso di una società alla quale era stata revocata l’aggiudicazione provvisoria.

Nel caso in esame, la stazione appaltante, in sede di verifica dei requisiti di carattere generale, aveva ritenuto sussistente l’impedimento di cui all’art. 38, comma 1, lett g) del D.Lgs. 163/2006, a norma del quale “sono esclusi dalla partecipazione alle gare i soggetti che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti”, nonostante che dal certificato fornito dall’Agenzia delle Entrate, contenente l’elenco dei carichi pendenti “definitivamente accertati”, risultava che l’impresa aveva ottenuto la dilazione del pagamento (rateazione).

I giudici amministrativi, nella sentenza in commento, richiamando il comma 2 dell’art. 38 del Dlgs. 163/2006, nella parte in cui dispone che “costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili”, ha rilevato come la rateizzazione, rimodulando la scadenza dei debiti tributari e differendone l’esigibilità, cancella anche l’originario inadempimento dei destinatari delle cartelle esattoriali.

Pertanto il Tar ha accolto il ricorso in considerazione del fatto che “la ricorrente, avendo perfezionato la rateizzazione di tutte e tre le cartelle esattoriali anteriormente alla presentazione della domanda di partecipazione, non poteva subire l’esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 38 comma 1-g del Dlgs. 163/2006”.


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