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Lombardia, deliberazione n. 483 – Contabilizzazione leasing immobiliare in costruendo


Un sindaco ha richiesto un parere relativamente alle corrette modalità di contabilizzazione di un’operazione di leasing finanziario, in riferimento alle regole del patto di stabilità interno.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 483/2012, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 26 novembre, hanno chiarito che l’ente dovrà valutare se la prospettata operazione di leasing in costruendo integri una forma di partenariato pubblico – privato in senso proprio, ovvero, sostanzialmente, di indebitamento.

Inoltre, secondo i magistrati, ai fini della corretta allocazione nelle poste del bilancio d’esercizio e del rispetto del patto di stabilità, l’ente dovrà valutare in quale misura il canone sia finalizzato a remunerare la “locazione” del bene e, diversamente, quale quota del medesimo sia eventualmente funzionale alla remunerazione del rischio di costruzione gravante sul soggetto privato.

Infatti, “nella misura in cui il canone è volto a remunerare la “disponibilità” questo deve essere contabilizzato tra le spese correnti (rilevando, ai fini del patto di stabilità, al momento dell’impegno). Ove invece è volto (ipotesi ordinaria nel leasing immobiliare pubblico) a remunerare il costo di “costruzione”, deve essere contabilizzata come spesa in conto capitale (rilevando, ai fini del patto di stabilità, al momento del pagamento)”.


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