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Lombardia, deliberazione n. 476 – Sostituzione dipendente dimissionaria nel 2012


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di assumere una unità di personale a causa delle dimissioni di una dipendente neo assunta, comunicate nel corso del 2012 prima della scadenza del periodo di prova, in considerazione del fatto che l’ente dal 2013 sarà assoggettato alle regole del Patto di stabilità.

In particolare, l’Ente ha chiesto se sia possibile:

  • procedere nel 2012 alla sostituzione della dipendente dimissionaria mediante nuova assunzione, attingendo dalla graduatoria, trattandosi di dimissioni intervenute nel periodo di prova;
  • in alternativa, procedere ad una nuova assunzione (sempre nel 2012), attingendo alla medesima graduatoria concorsuale, trattandosi di cessazione dal servizio relativa al rapporto di lavoro instauratosi e cessato nel medesimo anno;
  • nel 2013, calcolare il limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente su base annuale e non solo sull’effettiva durata del rapporto di lavoro della dipendente dimissionaria (circa due mesi).

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 476/2012, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 26 novembre, hanno ritenuto che l’ente, avendo già espletato il concorso per l’assunzione di una unità di personale (in sostituzione di una cessazione intervenuta nel 2011), per l’anno in corso non sia nelle condizioni di applicare l’articolo 1 comma 562 della legge 296/2006, in quanto “la sostituzione del personale è riferita alle cessazioni verificatesi nell’anno precedente (2011)” e, pertanto, il comune avrebbe già proceduto alla sostituzione.

I magistrati nella presente delibera non hanno “dato rilevo” al fatto che la vincitrice si è dimessa dopo 2 mesi lasciando il posto nuovamente vacante.

La Corte ha anche precisato che “appare conforme ai criteri di sana gestione finanziaria che la spesa impegnata per le assunzioni abbia una base di calcolo annuale e non risenta degli avvenimenti infrannuali che incidono sul rapporto di lavoro individuale”.


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