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Legittima la partecipazione delle Onlus alle gare pubbliche


L’assenza dello scopo di lucro non impedisce la qualificazione di un soggetto come imprenditore e non ne giustifica l’esclusione dalla partecipazione alle gare a priori e senza ulteriori analisi.

Questo il principio ribadito dal Consiglio di Stato, sez. III, con la sentenza n. 5882 del 20 novembre 2012, con la quale ha respinto il ricorso presentato da un Consorzio avverso la sentenza di primo grado che aveva ritenuto legittima l’aggiudicazione definitiva di un appalto a un’associazione Onlus.

I giudici amministrativi, accogliendo l’ampia nozione di impresa elaborata dalla Corte di Giustizia, che ricomprende in essa qualsiasi soggetto che eserciti attività economica a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento, hanno affermato che anche i soggetti, come le associazioni di volontariato, che non perseguono uno scopo di lucro, non dispongono della struttura organizzativa di un’impresa e non assicurano una presenza regolare sul mercato, possono esercitare un’attività economica e hanno perciò titolo a partecipare alle gare per l’aggiudicazione di un appalto (Corte di Giustizia CE, Sez. IV, 23/12/09, C-305/08).

Nel caso in esame, inoltre, l’organizzazione di volontariato risultava iscritta alla Camera di commercio e dall’analisi dello statuto della medesima associazione non si riscontravano disposizioni ostative alla sua capacità di stipulare contratti o, comunque, di svolgere attività imprenditoriale.

Il Consiglio di Stato, pertanto, ha respinto l’appello confermando l’aggiudicazione definitiva della gara alla onlus, in quanto “operatore economico” idoneo a partecipare alle gare pubbliche.


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