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Contratti: nulle le clausole che non prevedono la revisione dei prezzi


E’ nulla la clausola contrattuale che non prevede la revisione periodica del prezzo pattuito, prevista dall’articolo 115 del Codice dei Contratti.

Questo è quanto ha affermato il Tar Campania, Napoli con la sentenza n. 4600 del 15 novembre 2012, con la quale ha accolto il ricorso presentato da una società avverso il diniego alla revisione e all’adeguamento del prezzo del contratto di appalto a decorrere dal secondo anno di fornitura.

Secondo i giudici amministrativi la disposizione di cui all’articolo 115 del codice dei contratti pubblici, “costituisce una norma imperativa, non suscettibile di essere derogata negozialmente, atteso che la sua finalità primaria è quella di salvaguardare l’interesse pubblico a che le prestazioni di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni non siano esposte col tempo al rischio di una diminuzione qualitativa a causa della eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione e della conseguente incapacità del fornitore di farvi compiutamente fronte”.

Di conseguenza “le clausole contrattuali in contrasto con tali disposizioni vincolanti sono affette da nullità, in applicazione dell’art. 1419 c.c., e sono sostituite dalla disciplina legislativa, secondo il meccanismo di integrazione automatica del contratto, ai sensi degli artt. 1374 e 1339”.

 


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