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Campania, deliberazione n. 274 – Progressioni orizzontali


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla portata del blocco disposto dall’articolo 9, commi 2-bis e 21, del d.l. 78/2010.

In particolare, l’ente ha chiesto se possa ritenersi compatibile con la normativa richiamata il perfezionamento di progressioni orizzontali non effettuate nel corso dell’anno 2010 con decorrenza retroattiva sia sotto il profilo giuridico che economico.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione n. 274/2012, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 23 novembre, hanno chiarito che “le progressioni economiche orizzontali, previste dall’art. 23 del d.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, ricadono nell’ambito delle “progressioni di carriera comunque denominate”, e, dunque, nel regime giuridico ed economico di contenimento delle spese in materia di pubblico impiego previsto dall’art. 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010 n. 122”

 


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