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Lombardia, deliberazione n. 463 – Servizi strumentali e in house di servizi pubblici


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 32, lettera f) del codice dei contratti pubblici (d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163), il quale individua i concessionari di servizi quali soggetti che possono affidare lavori pubblici strettamente strumentali alla gestione del servizio (per la realizzazione di opere che diventano proprietà del Comune).

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 463/2012, pubblicata sul sito della sezione di controllo il 19 novembre, pur dichiarando inammissibile il quesito posto, hanno chiarito che “il Codice dei contratti non individua nel concessionario di servizi un ulteriore soggetto avente la funzione di stazione appaltante per conto del Comune, ma gli impone di osservare le regole di evidenza pubblica nel caso in cui, ai fini della gestione del servizio, debba, in virtù della convenzione stipulata, affidare appalti di lavori strumentali”. Pertanto “il concessionario di servizi può, anzi deve, appaltare secondo le procedure di evidenza pubblica, unicamente i lavori già oggetto della convenzione di concessione, non altri”.

Nel caso in cui l’esecuzione di lavori, pur relativi ad opere strumentali alla gestione di un servizio, non sia stata prevista in sede di gara e nella successiva convenzione, quantomeno in via eventuale, non è possibile ex post, nel momento in cui ne insorge la necessità, l’affidamento al concessionario della mera funzione di stazione appaltante. Si violerebbero, tra le altre, le norme tese al governo degli equilibri di bilancio per gli enti locali, in particolare del patto di stabilità interno. La realizzazione dell’opera strumentale da parte del concessionario, piuttosto che del Comune, può variare i saldi rilevanti in sede di verifica. Nel caso di affidamento da parte del concessionario, incorporandosi il costo dell’opera nel contributo-prezzo pagabile a quest’ultimo (ex artt. 30 e 32 d.lgs. 163/2006), la relativa spesa (salva l’ipotesi in cui sia corrisposto parallelamente all’esecuzione dei lavori ed in misura proporzionale allo stato d’avanzamento e, come tale, iscritto fra quelle in conto capitale) viene imputato fra quelle correnti del Comune e, pertanto, rileverà ai fini del patto di stabilità secondo il criterio della competenza (al momento dell’assunzione dell’impegno, ex art. 183 Tuel). Nel caso di affidamento diretto da parte del Comune, invece, la spesa per la realizzazione dell’opera impatterà sui saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità al momento del pagamento dei vari stati d’avanzamento lavori ex art. 185 TUEL (criterio di cassa).

 


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