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Lombardia, deliberazione n. 474 – Spese sostenute dai Comuni a causa dei frontalieri


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta imputazione in bilancio delle somme derivanti dalla compensazione finanziaria di cui alla legge n. 386/75, disciplinante i rapporti fiscali relativi ai lavoratori transfrontalieri.

In particolare, il comune ha chiesto chiarimenti in merito alla possibilità di iscrivere tali risorse al Titolo II (Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici), restando invece allocata al Titolo IV (Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti) quella parte di risorse destinate alle spese in conto capitale (Titolo II della spesa).

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 474/2012, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 16 novembre, hanno chiarito che l’imputazione al Titolo II dell’entrata di quella parte di risorse destinate a finanziare spese correnti (nei limiti, quindi, della corrispondenza con l’entità delle risorse effettivamente destinate alle spese correnti) appare, da un punto di vista sostanziale, corretta (valorizzando la destinazione della risorsa) ed idonea a rappresentare in modo veritiero la gestione di parte corrente del bilancio comunale, mantenendo una corrispondenza tra flussi finanziari (entrate e spese) di eguale natura.

 


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