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Lombardia, deliberazione n. 461 – Limiti al turn over società in house


Un sindaco ha chiesto un parere in ordine ai vincoli assunzionali della società in house, in particolare, relativamente alla verifica dell’assoggettamento della stessa partecipata ai limiti al turn over disciplinati dall’articolo 76, comma 7, del d.l. 112/2008.

L’ente ha evidenziato che nel caso in cui la società possa assumere nei limiti del 40% della spesa sostenta per le cessazioni intervenute nell’anno precedente, la società ha dismesso nel 2011 l’attività di gestione dell’asilo nido con conseguente cessazione di 16 dipendenti.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 461/2012, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’8 novembre, hanno chiarito che il limite al turn over del 40% si applica anche alle società in house, ma nel caso di specie, le 16 cessazioni intervenute a seguito di dismissione di una attività da parte della partecipata non possono essere considerate ai fini del turn over. Possono essere considerate valide, ai fini della verifica del rispetto del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente, solo le cessazioni eventualmente intervenute nei servizi che la società continua a gestire, senza considerare le attività eventualmente dismesse.


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