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La carenza di iscrizione camerale non può essere sanata con l’avvalimento


Devono ritenersi insuscettibili di avvalimento i requisiti di cui agli articoli 38 e 39 del Codice degli appalti, trattandosi di requisiti di onorabilità, moralità e professionalità intrinsecamente legati al soggetto concorrente alla gara e alla sua idoneità a porsi come valido e affidabile contraente per l’Amministrazione.

Questo il principio affermato dal Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza n. 5595 del 5 novembre 2012, secondo cui possono essere oggetto di avvalimento, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 163/2006 unicamente i requisiti inerenti la capacità economica, finanziaria, tecnica e organizzativa, non già i requisiti di idoneità professionale ex articolo 39 del D.Lgs. 163/2006, ed in particolare il possesso del requisito della iscrizione camerale per una determinata tipologia di servizi.

La finalità dell’istituto dell’avvalimento è quella di garantire la massima partecipazione dei concorrenti, consentendo ai soggetti che ne siano privi di concorrere alla gara ricorrendo ai requisiti di altri soggetti.

Secondo il Collegio, fanno eccezione alla portata generale dell’istituto i requisiti di carattere generale ai sensi dell’art. 38 del Codice appalti (cd. requisiti di idoneità morale), così come quelli soggettivi di carattere personale, individuati nell’art. 39 del medesimo Codice (cd. requisiti professionali) in quanto non attinenti all’impresa e ai mezzi di cui essa dispone nè intesi a garantire l’obiettiva qualità dell’adempimento; essi, invece, sono relativi alla mera e soggettiva idoneità (professionale) del concorrente (quindi non dell’impresa ma dell’imprenditore) a partecipare alla gara d’appalto e ad essere, quindi, contraente con la Pubblica Amministrazione.

 


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